lunedì 8 marzo 2010

Arbitrio

Penso che circa una sessantacinquina d'anni fa c'è stata gente che ha combattuto per liberarci proprio dall'arbitrio del Governo nell'applicazione delle leggi... Siamo invece arrivati ai decreti governativi che, (leggere l'art.1, comma 1 e farsi due risate per la norma "aggiratio legis" che vi si trova: fatta apposta per quel tipo che è entrato in Tribunale entro l'ora prevista, ma poi è uscito per un panino dimenticandosi di depositare le liste..) per risolvere pasticci ed errori compiuti da persone impreparate, 'interpretano' le leggi. E' come dire che si può passare col rosso: quello che conta non è il segnale (la regola) ma chi guida la macchina (soprattutto se a guidarla c'è un potente/notabile di turno anzichè un poveraccio). Se domani mattina si presenta un cittadino e deposita in comune una pratica con 15 minuti di ritardo o questa non può essere accettata perchè manca una firma (una sola!) che facciamo? Gli diciamo di rivolgersi al governo? Come al solito ci sarà chi dice "questi non sono i problemi, i problemi sono ben altri!". Certo, come sempre. Ma occhio: qui stiamo parlando di legalità e di democrazia. Non proprio di noccioline...

Infine, ma è polemica marginale rispetto a quanto detto sopra, per chi pensa ad una macchinazione del Capo dello Stato (a mio avviso prendendo un granchio colossale) segnaliamo questo link del Quirnale. Nel quale, il Presidente della Repubblica, rispondendo a due cittadini di opposte vedute, spiega il perchè della sua firma.

Aggiungo, per pro memoria, questi due articoli della Costituzione anche solo per ricordare che in Italia il Capo dello Stato non ha mai la responsabilità politica degli atti. Che resta in seno al Parlamento o al Governo, a seconda dell'iniziativa legislativa.

Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.


Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


E, in conclusione, l'articolo 77 sulla possibilità di decretazione d'urgenza de Governo:

Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

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